Valdaveto.net > Articoli e ricerche di carattere storico > Viaggio nella giustizia avetana tra il 1815 e il 1923
Ho sempre pensato (forse a torto) che la conoscenza dell'ordinamento giudiziario e legislativo di una comunità possa rappresentare un'occasione importante per comprenderne il costume, la civiltà e la storia.
Ed era proprio quello che mi apprestavo a fare una decina d'anni or sono, iniziando una ricerca presso l'Archivio di Stato di Genova, sulla documentazione della pretura di Santo Stefano d'Aveto.
Desideravo non solo estrarre dalle polverose pandette le sentenze più originali ed interessanti, ma soprattutto catalogare i vari
reati. Con lo scopo dichiarato, di utilizzare l'indagine come un insolito obiettivo panoramico, per fotografare la sociètà
avetana ottocentesca.
E poichè il materiale comprende uno spazio temporale
significativo, ritenevo interessante collegare il percorso giudiziario della comunità avetana, con l'inevitabile e fisiologica
mutazione sociale e politica partendo da Vittorio Emanuele I, passando per l'Unità d'Italia sino al fascismo.
Purtroppo (o per fortuna, penserà qualcuno) il progetto è rimasto incompiuto.
Le motivazioni sono essenzialmente legate alla difficoltosa consultazione del
materiale presso l'Archivio di Stato in quel periodo. Per cui nonostante la cortese disponibilità del personale, mi venne
consigliato di attendere la prevista nuova collocazione dei documenti nella sede decentrata di Campi. Che è attualmente operativa,
ma solo su prenotazione.
Comunque anche se incompleta, la ricerca mi consente di abbozzare al lettore pochi, ma essenziali elementi
storiografici sulla vecchia pretura, formulare qualche considerazione statistica ed infine di proporre alcune sentenze che ritengo
interessanti.
L'edificio che ospitava la Regia Pretura era conosciuto dai santostefanesi con il nome di "Casa della
Giudicatura" e nella seconda decade del Novecento era di proprietà del farmacista Riccardo Razzetti. Ma i vecchi del paese ricordavano che era stata un'antico possedimento della famiglia Rossi. L'immobile esiste tuttora ed è posizionato proprio di fronte al ponte Dei Bravi. I locali al pianterreno, da molti anni sono utilizzati da un esercizio di ristorazione.
La pretura di Santo Stefano d'Aveto si configurava
giuridicamente come "pretura mandamentale" ed è stata soppressa ufficialmente il 24 ottobre 1989.
Mentre da un
punto di vista operativo l'attività iniziata nel 1815, è terminata nel 1923.
In oltre un secolo di esistenza la
Giudicatura ha prodotto un notevole numero di sentenze sia civili che penali.
Chi scrive ha potuto visionare circa 350 sentenze penali relative al periodo 1905-1923.
Il reato più comune è indubbiamente quello di percosse, con circa cinquanta
casi esaminati. Evidentemente il ricorso alla classica scazzottata
era un metodo molto in voga per dirimere le questioni. A seguire veniva il furto, con circa 40 dibattimenti. In genere si trattava
di piccole ruberie che avevano per oggetto la sottrazione di uova, fieno e legname. Al terzo posto, con una trentina di sentenze, si
colloca una violazione, che può spiegare in parte, quella che Sara Medica descrive efficacemente come
una " frattura fra il mondo contadino e i "gestori del mondo naturale": il
taglio o pascolo abusivo su fondo demaniale (cfr. "Tra natura e cultura: la valorizzazione del territorio e dell'identità locale avetana").
Ma per non proseguire pedissequamente in questa classificazione di misfatti
avetani, elencherò di seguito non solo i reati numericamente più significativi, ma anche quelli che ritengo
più emblematici per raffrontare la val d'Aveto socio-economica degli inizi del Novecento con quella attuale.
Tra parentesi il numero indicativo dei casi dibattuti nel periodo preso in esame.
Reati amministrativi o fiscali
Omessa verifica strumenti metrici e di pesatura (10)
Mancato pagamento del dazio (2)
Omessa denuncia di beni (formaggio) (13)
Per la produzione superiore ai 50 kg, vigeva l'obbligo della denuncia per valutare la consistenza casearia nazionale. Evidentemente i valdavetani non si fidavano troppo o forse non volevano rendere pubblici i lori averi. Con la conseguenza che qualcuno finiva in Pretura. Dove quasi tutti venivano assolti per insufficienza di prove.(N.d.A.)
Vendita di beni di prima necessità a prezzo superiore a quello calmierato dalla giunta municipale (9)
Reati commessi in locali o luogo pubblico
Omesso di tenere lume acceso alla porta principale dell'osteria (8)
Esercizio di osteria senza licenza (8)
Apertura locale pubblico oltre l'orario consentito (5)
Schiamazzi notturni (2)
Manifesta ubriachezza molesta e ripugnante (9)
Atti contrari alla pubblica decenza (1)
Porto abusivo di coltello in osteria (1)
Disturbo quiete pubblica (1)
Rifiuto di alloggiare forestiero in albergo (1)
Festa da ballo non autorizzata (4)
Reati ambientali o nei confronti di animali
Costruzioni abusive (2)
Abbandono di rifiuti nel torrente (1)
Accensione fuoco su terreno vincolato (1)
Utilizzo abusivo di acque demaniali per macinare (1)
Pesca abusiva nel lago delle Lame (1)
Maltrattamenti a mulo (1)
Pesca abusiva nel torrente Aveto (3)
Percosse a cane di altrui proprietà (1)
Caccia contro il divieto di legge (3)
Taglio abusivo per periodo (2)
Reati contro la proprietà
Pascolo abusivo su fondo altrui (15)
Spostamento arbitrario dei termini di confine (5)
Danneggiamenti (3)
Reati contro la persona
Ingiurie e minacce (5)
Calunnia e diffamazione (7)
Maltrattamenti a familiari (2)
Offese (10)
Minacce con arma da fuoco (4)
Lesione con arma da taglio (2)
Reati vari
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (15)
Violazione di domicilio (2)
Oltraggio ai Reali Carabinieri (1)
Generalità mendaci ai Carabinieri (1)
Mancata assicurazione di operai forestali contro gli infortuni (2)
Porto abusivo di armi da fuoco (2)
Truffa (1)
Porto abusivo d'arma da fuoco (1)
Omessa denuncia di fucile (3)
Abbandono su pubblica piazza di mulo recalcitrante (1)
Esplosione di mina in vicinanza case (1)
Sentenza del 04/03/1911
Imputato: Milanesio Antonio Camillo di Benedetto e di Brignole Maria, nato a Rezzoaglio di Santo Stefano d'Aveto il 16/09/1897. Ivi
residente, contadino,libero.
I fatti:
Il 24/12/1910 l'imputato (di appena 13 anni) venne sorpreso dai Carabinieri di Santo Stefano mentre stava pescando nell'Aveto,
durante il periodo vietato (15 ottobre-15 gennaio) ma non solo, allo scopo di agevolare la pesca, lo stesso imputato aveva deposto
alla foce del torrente Rezzoaglio una nassa e con altri artifizi tentava di convogliare le acque nella medesima .L'intraprendente
pescatore di frodo dichiarò che non stava pescando trote bensì gamberi. ma superò se stesso quando interrogato
dai Carabinieri, disse di chiamarsi Cella Luigi e di essere figlio di ignoti. I militari, evidentemente con poco senso dell'umorismo,
lo denunciarono.
Il Pretore, pur riconoscendo l'imputato colpevole dei reati ascritti, in
considerazione della giovane età, lo condannò alla pena pecuniaria di lire 28 e al risarcimento delle spese processuali.
Pena sospesa per mesi diciotto dalla data di pubblicazione della sentenza.
Per sua fortuna il ragazzo, trovò nel giudice quella comprensione che ( forse a causa del suo atteggiamento provocatorio) non
aveva trovato nell'immediatezza dei fatti.
Anche se, rileggendo la sentenza, il Pretore appare negativamente impressionato dalla
birbanteria del giovanissimo pescatore.
Sentenza del 30/12/1913
I fatti si riferiscono al luglio 1913, allorquando i fratelli Cella Achille e Bartolomeo di Parazzuolo vendono un mulo grigio e un
cavallo Pippo di loro proprietà, senza aver fatto la regolare denuncia prefettizia. Procedura che era resa obbligatoria dal
fatto, che i due animali erano entrambi ritenuti idonei al servizio militare. E per questo motivo erano stati inseriti in un apposito
registro in base alla legge sulla requisizione dei quadrupedi ( num.6168 del 30/06/1889).
Il Pretore non crede alla loro
buona fede e li condanna al pagamento di una multa di lire 100.
La sanzione verrà poi amnistiata il 27/05/1915.
Sentenza del 29/08/1918
Imputato: Giuseppe Traversone fu Carlo e di Ghirardelli Maria, nato il 16/02/1872 a Santo Stefano
d'Aveto, residente a Pievetta.
I fatti:
Il 16/04/1918 i Carabinieri fermarono sulla mulattiera che da Santo Stefano
conduce a Cabanne il Traversone con il suo mulo carico di formaggio, burro e salame. Alla domanda dove fosse diretto, l'uomo
rispose candidamente "che aveva in animo di portare quella roba a Chiavari".
A questo punto venne denunciato
per aver contravvenuto ad una ordinanza del sindaco di S. Stefano che vietava l'esportazione di generi alimentari da comune
a comune.
E la merce venne sequestrata.
Il
Pretore nella sentenza, ricorda che la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzionali tutti i decreti dei sindaci su questa
materia. Quindi solo in particolari casi e soprattutto per un periodo di tempo ben definito e limitato l'ordinanza poteva trovare
attuazione. Non solo , ma il Traversone non era affatto uscito dal comune di S. Stefano, ma aveva solo espresso la volontà
di farlo. Per tutti questi motivi il mulattiere venne assolto perchè il fatto non costituiva reato e si ordinò che gli
venisse restituita la merce custodita nell'ufficio postale di S. Stefano.
Sarebbe interessante sapere in quale stato di
conservazione si trovassero i prodotti restituiti, ad oltre quattro mesi dal sequestro. E meno male che i tempi della giustizia
di allora erano molto più brevi di quella attuale.
Sentenza del 19/07/1922
Imputato: Garbarino Pietro Filippo
Gaspare fu Natale e Caterina Marchi, nato il 28/06/1874 a Rovegno. Residente a Rezzoaglio, negoziante.
I fatti:
Il giorno 28/07/1921 la nipote del ragioniere Michele Sfera si recò nel negozio del Garbarino a Rezzoaglio per acquistare
una saponetta.
Il ragioniere evidentemente insoddisfatto del prezzo o della qualità del sapone, si presentò poco dopo nella bottega
per cambiarla con un'altra.
Ma sicuramente per motivi pregressi, la richiesta scatenò un alterco incredibile.
Il negoziante tra le urla generali, spintonò il signor Sfera e chiuse la porta del negozio togliendo la maniglia e
utilizzandola per continuare a minacciare il malcapitato cliente. Alcuni presenti corsero a chiamare il sindaco di Rezzoaglio
Cella Andrea.
Ma lo stesso venne apostrofato con male parole dal Garbarino, che si rifiutò di aprire la porta e di
far uscire lo Sfera dal negozio.
Il ragioniere infine fu costretto a lasciare la saponetta e ad annusarne un'altra, ed ebbe
ritornati trenta centesimi.
Su sollecitazione del sindaco, la moglie del Garbarino aprì infine la porta e lo Sfera potè uscire dal locale.
Il Pretore condannò l'imputato a 25 giorni di reclusione e ad una multa di 83 lire. La pena venne sospesa per cinque anni.
In seguito il Tribunale di Chiavari assolse il Garbarino dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per remissione
di querela.
Evidentemente raffreddati gli animi, prevalse da entrambe le parti il buonsenso.
Sentenza del 31/07/1923
Imputato: Sbarbaro Agostino fu Giobatta e Garbarini Serafina, nato il 18/03/1885 a Rezzoaglio. Residente a Priosa, negoziante.
I fatti:
Il 15/11/1922 in Santo Stefano il signor Sguazzardo Domenico permutò il suo asino ( periziato del valore di
1000 lire) con il mulo di Sbarbaro Agostino, ritenuto dai contraenti del valore di 1600 lire. Per cui lo Sguazzardo s'impegnò
a versare la differenza di lire 600, di cui anticipava lire 100.
Avuto il mulo, il compratore si accorse che era inadatto al lavoro cui voleva adibirlo, mentre il padrone all'atto della permuta gli
aveva assicurato trattarsi di una buona bestia.
A questo punto lo Sguazzardo chiese in via amichevole di sciogliere i patti.
Lo Sbarbaro si oppose e si dichiarò solo disponibile a ricomprare il mulo.
Vennero allora incaricate alcune persone di
valutare l'animale, che venne giudicato del valore di 800 lire.
Lo Sbarbaro accettò di comprare il mulo per quella somma
e siccome egli in forza della permuta precedente era creditore verso lo Sguazzardo di lire 500, offerse al medesimo la somma di
lire 300.
Lo Sguazzardo accettò e ritirò la somma di 250 lire come anticipo.
Ma ritenendo di essere stato
vittima di una truffa, decise infine di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Il Pretore assolse lo Sbarbaro dal reato di
truffa perchè il fatto non costituiva reato. Infatti lo Sguazzardo aveva potuto vedere
il mulo ( prima della permuta) in una stalla al lume di candela, poichè il contratto si era concluso nottetempo. Per cui era
da ritenersi che il danno fosse da imputare unicamente a colpa sua, non essendo stato in grado di giudicare il reale valore del mulo.
Anche perchè, seppure al lume di candela, si poteva facilmente vedere che i pregi decantati dal venditore non corrispondevano al
vero.
Lo Sguazzardo avrebbe potuto quindi agire in sede civile per ottenere l'annullamento della permuta per vizi di consenso e i
danni per inadenpienza contrattuale, ma non avrebbe potuto andare oltre in sede penale, per mancanza di dolo e del raggiro della
truffa.
Non sappiamo se il poveruomo si rivolse al giudice civile. Ma possiamo essere certi che dopo questa disavventura avrà
evitato di dedicarsi alla compravendita di qualsiasi animale sia di notte che di giorno.
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Pagina pubblicata il 20 febbraio 2009, letta 4105 volte
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